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1) Il Fondo di garanzia degli obbligazionisti copre, gratuitamente, il rischio di mancato rimborso delle obbligazioni emesse dalla BCC.
Scopo del Fondo è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli emessi dalle banche consorziate per le ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interesse o del capitale nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto del Fondo di Garanzia.
Regolamento del Fondo
L'acquisto di “Obbligazioni Garantite” permette ai rispettivi possessori – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia di rimborso del capitale e degli interessi – da parte del Consorzio ed in caso di insolvenza dell'Emittente – entro il limite massimo previsto di 103.291,38 euro.
Tale limite è calcolato sull'intero ammontare dei titoli posseduti indipendentemente dalle emissioni dalle quali singolarmente derivano e sempre che risulti soddisfatto il requisito del possesso ininterrotto per un periodo di almeno tre mesi antecedenti all’evento di default.
Irrilevante è la circostanza che i titoli siano stati sottoscritti all'atto dell'emissione del prestito obbligazionario o siano stati acquistati successivamente, potendo questa circostanza rilevare soltanto per la determinazione del periodo di possesso minimo di 3 mesi utile ai fini del godimento della garanzia.
Il limite massimo della copertura, previsto per il singolo depositante e non per i singoli conti del depositante, e' pari a 103.291,38 euro. In caso di cointestazione del deposito, il limite del rimborso si applica singolarmente a ciascuno degli intestatari.
Ulteriori dettagli in relazione al Fondo sono reperibili alla pagina web http://www.fgo.bcc.it/.
2) Il Fondo di garanzia degli Depositanti del Credito Cooperativo copre, gratuitamente, il rischio di mancato rimborso del capitale e degli interessi maturati sui Suoi depositi
A tutela della funzione sociale del risparmio e della funzione monetaria dell'intermediazione bancaria è stato costituito nel 1997 il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con l’obiettivo di ammortizzare le ripercussioni di eventuali dissesti bancari.
Si tratta, quindi, di uno strumento di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo organizzato in forma di consorzio, riconosciuto dalla Banca d’Italia, a cui sono obbligatoriamente tenute ad aderire tutte le BCC, che ha lo scopo di garantire i risparmiatori delle consorziate entro il limite massimo di euro 103.291,38 per ogni titolare di depositi nominativi (quali conto corrente, depositi a risparmio nominativi, certificato di deposito nominativi, buoni fruttiferi).
Il Fondo interviene, a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia, in casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria e agisce altresì con forme integrative di supporto qualora si verifichino situazioni di difficoltà delle banche consorziate, anche in mancanza delle procedure sopra indicate.
Il limite massimo della copertura, previsto per il singolo depositante e non per i singoli conti del depositante, è pari a 103.291,38 euro. In caso di cointestazione del deposito, il limite del rimborso si applica singolarmente a ciascuno degli intestatari.
Nessuna tutela e' invece prevista per i depositi al portatore (certificati di deposito al portatore o libretti di risparmio al portatore).
Ulteriori dettagli in relazione al Fondo sono reperibili alla pagina web http://www.fgo.bcc.it/.
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